Art. 102 Codice Consumo Finalità e campo di applicazione

Codice del consumo – D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206

1. Il presente titolo intende garantire che gli operatori economici immettano o mettano a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti dal regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, anche oggetto di vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza. Ciascuna disposizione del presente titolo si applica laddove non esistono, nell’ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.

3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti dal diritto dell’Unione europea, le disposizioni del presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.

4. Ai prodotti soggetti a specifici requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa di armonizzazione elencata nell’allegato I al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e da qualsiasi altra normativa dell’Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti non si applicano gli articoli 104 e 106, comma 1.

5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti elencati nell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/988.

Testo in vigore dal 16 maggio 2026

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.