Art. 215 Codice Comunicazioni Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni

Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

1. Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi od alterati o soprannomi non dichiarati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 34,00 a euro 670,00 se il fatto non costituisca reato più grave.

2. Alla stessa sanzione è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dall’autorizzazione od ometta la tenuta e l’aggiornamento del registro di stazione.

Testo in vigore dal 16 settembre 2003

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.