Art. 214 Codice Comunicazioni Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati

Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

1. Chiunque esegua impianti radioelettrici, per conto di chi non sia munito di autorizzazione quando questa sia richiesta, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240,00 a euro 2.420,00.

Testo in vigore dal 16 settembre 2003

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.