Art. 211 Codice Comunicazioni Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica

Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

1. È vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica; si applica il disposto dell’articolo 97.

Testo in vigore dal 16 settembre 2003

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.