Art. 211 Codice Comunicazioni Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica
Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259
1. È vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica; si applica il disposto dell’articolo 97.