Art. 171 Codice Comunicazioni Installazioni d’ufficio

Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministero, può disporre, d’ufficio ed a spese dell’armatore, l’impianto e l’esercizio delle stazioni radioelettriche e degli apparati radioelettrici obbligatori a bordo di quelle navi per le quali non si sia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli precedenti, ma che debbano esercitare la navigazione in servizio pubblico o di interesse nazionale.

Testo in vigore dal 16 settembre 2003

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.