Art. 170 Codice Comunicazioni Corrispondenza pubblica

Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

1. A bordo delle navi, destinate o non al trasporto passeggeri, deve essere previsto un servizio di corrispondenza pubblica idoneo per l’area di navigazione ed esercito nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.

2. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, stabilisce i requisiti tecnici per l’organizzazione e l’espletamento del servizio.

Testo in vigore dal 28 aprile 2024

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.