Art. 167 Codice Comunicazioni Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi - Obblighi
Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259
1. Le navi devono essere munite delle stazioni radioelettriche, rese obbligatorie, a seconda del tipo di viaggio cui sono destinate e del tonnellaggio di stazza lorda, dalle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.