Art. 167 Codice Comunicazioni Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi - Obblighi

Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

1. Le navi devono essere munite delle stazioni radioelettriche, rese obbligatorie, a seconda del tipo di viaggio cui sono destinate e del tonnellaggio di stazza lorda, dalle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.

Testo in vigore dal 16 settembre 2003

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.