Art. 145 Codice Comunicazioni Banda cittadina - CB

Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

1. Le comunicazioni in “banda cittadina”-CB, di cui all’articolo 105, comma 2, lettera p), sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai soggetti residenti in Italia.

2. Non è consentita l’attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finchè durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

3. Comma abrogato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

4. Comma abrogato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in “banda cittadina” possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle Autorità competenti.

Testo in vigore dal 17 luglio 2020

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.