Art. 141 Codice Comunicazioni Calamità - contingenze particolari
Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259
1. L’Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall’articolo 134.