Art. 141 Codice Comunicazioni Calamità - contingenze particolari

Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

1. L’Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall’articolo 134.

Testo in vigore dal 16 settembre 2003

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.