Art. 139 Codice Comunicazioni Nominativo

Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero stesso.

2. Il nominativo è assegnato dal Ministero, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di cui all’articolo 138, comma 1, al soggetto autorizzato.

2-bis. Il titolare di autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore può richiedere, tramite specifica procedura informatica, in aggiunta al nominativo di stazione l’assegnazione di un nominativo a scelta tra quelli resi disponibili dal Ministero e determinati utilizzando non più di cinque caratteri complessivi.

2-ter. Con decreto del Ministro sono disciplinate le modalità di assegnazione e gestione dei nominativi di cui al comma 2-bis ed è fissata la maggiorazione al contributo dovuto dal richiedente di cui all’allegato n. 25.

Testo in vigore dal 28 aprile 2024

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.