Art. 83 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Sono autorizzati alle operazioni di vendita con o senza incanto a norma dell’art. 1515 del codice, o alle operazioni di compra a norma del successivo art. 1516:

1) gli agenti di cambio, per i valori pubblici e per i titoli di credito specificati nelle leggi sulle borse;

2) i mediatori in merci iscritti presso i consigli provinciali delle corporazioni, per le merci e le derrate.

2. La vendita all’incanto deve essere annunziata con le forme di una pubblicità commerciale adeguata alla natura ed al valore delle cose poste in vendita.

3. Il verbale d’incanto è depositato nella cancelleria della pretura del luogo in cui si è proceduto alla vendita.

4. Le operazioni di vendita senza incanto e quelle di compra devono essere documentate mediante certificato, fattura o fissato bollato, in doppio esemplare, uno dei quali è consegnato alla parte richiedente e l’altro, vistato da questa, è conservato dalla persona che ha eseguito l’incarico.

5. Il compenso dovuto alla persona predetta, se non esiste una tariffa approvata, è stabilito con decreto del pretore del luogo in cui l’incarico è stato eseguito.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.