Art. 141 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le norme sulla revocazione per ingratitudine sono applicabili alle donazioni anteriori, se la causa di revocazione si è verificata dopo il 21 aprile 1940. Tuttavia la norma del secondo comma dell’art. 802 del codice è applicabile anche se la causa di revocazione è anteriore.