Art. 141 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le norme sulla revocazione per ingratitudine sono applicabili alle donazioni anteriori, se la causa di revocazione si è verificata dopo il 21 aprile 1940. Tuttavia la norma del secondo comma dell’art. 802 del codice è applicabile anche se la causa di revocazione è anteriore.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.