Art. 136 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice si applicano anche alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se i diritti dei figli naturali non riconoscibili o non riconosciuti non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione.

2. Possono inoltre valersi delle disposizioni degli articoli 580 e 594 i figli naturali che si trovano nelle condizioni previste dai nn. 1 e 4 dell’art. 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità perché nati anteriormente al 1° luglio 1939.(6)

3. I figli naturali indicati dal comma precedente hanno facoltà di chiedere l’assegno vitalizio anche per le successioni già aperte, ma non oltre cinque anni prima del 21 aprile 1940; l’assegno in questo caso deve essere calcolato con riguardo allo stato e al valore che i beni ereditari avevano a tale data.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1963

Note di aggiornamento

Aggiornamento (6)

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 16 febbraio 1963, n. 7 (in G.U. 1a s.s. 23/02/1963, n. 53), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 123, primo comma, delle disposizioni transitorie del Codice civile, e, in conseguenza, dichiara altresì la illegittimità costituzionale del secondo comma del predetto art. 123 e del secondo comma dell’art. 136 delle disposizioni transitorie, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.