Art. 134 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La disposizione dell’art. 528 del codice è applicabile anche per le successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se il chiamato non ha ancora accettato e non è nel possesso di beni ereditari.

2. L’obbligo del curatore di procedere alla liquidazione dell’eredità giacente incombe anche sui curatori già nominati, se, in caso di opposizione dei creditori o legatari, il pretore ritiene opportuno disporre la liquidazione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.