Art. 979 c.c. Durata

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario.

2. L’usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trent’anni.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.