Art. 979 c.c. Durata
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario.
2. L’usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trent’anni.
1. La durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario.
2. L’usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trent’anni.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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