Art. 92 c.c. Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell’art. 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.
2. Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l’assenso del Re Imperatore.