Art. 85 c.c. Interdizione per infermità di mente

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente.

2. Se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finchè la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.