Art. 85 c.c. Interdizione per infermità di mente
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente.
2. Se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finchè la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato.