Art. 86 c.c. Libertà di stato
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso precedente.(258)
Testo in vigore dal 5 giugno 2016
Note di aggiornamento
Aggiornamento (258)
La L. 20 maggio 2016, n. 76 ha disposto (con l’art. 1, comma 35) che la presente modifica acquista efficacia dal 5 giugno 2016.
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.