Art. 856 c.c. Competenza dell’autorità giudiziaria

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nelle materie indicate dagli articoli 850 e seguenti è salva la competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti degli interessati. L’autorità giudiziaria non può tuttavia con le sue decisioni provocare una revisione del piano di riordinamento, ma può procedere alla conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.

2. Il credito relativo è privilegiato a norma delle leggi speciali.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.