Art. 851 c.c. Trasferimenti coattivi
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il consorzio indicato dall’articolo precedente può predisporre il piano di riordinamento.
2. Per la migliore sistemazione delle unità fondiarie può procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; può anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.