Art. 851 c.c. Trasferimenti coattivi

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il consorzio indicato dall’articolo precedente può predisporre il piano di riordinamento.

2. Per la migliore sistemazione delle unità fondiarie può procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; può anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.