Art. 855 c.c. Effetti dell’approvazione del piano di riordinamento

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Con l’approvazione del piano di riordinamento si operano i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali; sono anche costituite le servitù imposte nel piano stesso.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.