Art. 772 c.c. Donazione di prestazioni periodiche
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall’atto una diversa volontà.
1. La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall’atto una diversa volontà.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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