Art. 771 c.c. Donazione di beni futuri
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante.
Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.
2. Qualora oggetto della donazione sia un’universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall’atto risulti una diversa volontà.