1. La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 769 c.c. apre il titolo V del libro secondo, dedicato alle donazioni, e ne offre la definizione legale. La collocazione nel libro delle successioni non è casuale: la donazione, come il testamento, è un atto di disposizione del patrimonio senza contropartita, e per questo il legislatore la sottopone a regole di forma, di capacità e di tutela dei legittimari più rigorose di quelle dei contratti a titolo oneroso. La norma risponde all’esigenza di proteggere il donante da decisioni impulsive che lo impoveriscono, di assicurare certezza agli atti di liberalità e di consentirne il controllo ai fini della collazione e della riduzione.
Il testo è rimasto immutato dal 1942. L’evoluzione dell’istituto si è prodotta soprattutto per via interpretativa, in particolare sulla distinzione tra donazione diretta, donazione indiretta e attribuzioni gratuite prive di causa liberale.
Contenuto della disposizione
La donazione è un contratto: occorre dunque l’incontro della volontà del donante e di quella del donatario, che si manifesta con l’accettazione (art. 782 c.c.). Gli elementi costitutivi sono due.
Elemento oggettivo: l’arricchimento del donatario con correlativo impoverimento del donante, cioè un incremento patrimoniale dell’uno ottenuto a spese dell’altro.
Elemento soggettivo: lo spirito di liberalità (animus donandi), ossia la consapevolezza di attribuire un vantaggio senza esservi tenuti da alcun vincolo giuridico o morale. Non coincide con un intento benefico o altruistico: i motivi personali che spingono a donare restano di regola irrilevanti.
La norma individua due modalità di attuazione. La donazione dispositiva (o reale) trasferisce al donatario la proprietà di un bene o un altro diritto, ovvero costituisce in suo favore un diritto reale minore; la donazione obbligatoria fa sorgere in capo al donante un’obbligazione verso il donatario, ad esempio di pagare una somma o di eseguire una prestazione. In entrambi i casi l’effetto deve avere natura patrimoniale.
Dalla definizione si ricavano per contrasto figure contigue. La liberalità d’uso, compiuta in occasione di servizi resi o in conformità agli usi, non è donazione (art. 770, secondo comma, c.c.). La donazione remuneratoria, fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario, resta invece donazione (art. 770, primo comma, c.c.). Le liberalità indirette, realizzate con negozi diversi dal contratto di donazione, soggiacciono solo ad alcune regole della donazione (art. 809 c.c.).
Profili applicativi
Il nodo pratico più frequente riguarda la forma. La donazione diretta richiede l’atto pubblico con la presenza di due testimoni, a pena di nullità, salvo il modico valore relativo a beni mobili (art. 783 c.c.). La donazione indiretta richiede soltanto la forma del negozio adoperato. Da qui il contenzioso tra eredi e beneficiari sui trasferimenti bancari: chi sostiene la nullità per difetto di forma qualifica l’attribuzione come donazione diretta, chi la difende la riconduce all’art. 809 c.c.
La giurisprudenza distingue con nettezza. Il semplice bonifico o bancogiro dal conto del disponente a quello del beneficiario è considerato mera esecuzione di un accordo liberale distinto e, se non consacrato in atto pubblico e non di modico valore, è nullo. La cointestazione di un conto o di un deposito, invece, sfrutta un contratto bancario per uno scopo ulteriore e può integrare una donazione indiretta valida, purché si accerti che il titolare delle somme non perseguiva altro fine che la liberalità.
Quanto all’onere della prova, chi invoca la donazione deve dimostrare l’accordo e lo spirito di liberalità; chi ne contesta la causa deve provare l’esistenza di un obbligo o di un diverso scopo (fiduciario, solutorio, di garanzia). Nell’atto pubblico che attribuisce un diritto senza corrispettivo e senza adempiere un debito, l’animus donandi si desume dall’atto stesso e non può essere smentito da documenti esterni, salvo che si deduca la simulazione. Errore ricorrente è confondere la mancanza di spirito di liberalità con la mancanza di forma: si tratta di vizi diversi, da far valere con domande distinte.
Orientamenti giurisprudenziali
Cassazione civile, Sezioni Unite, 27 luglio 2017, n. 18725: il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari mediante ordine di bancogiro non è donazione indiretta, ma donazione tipica a esecuzione indiretta; la banca svolge una funzione meramente gestoria e l’attribuzione è stabile solo se sorretta da un atto pubblico di donazione, salvo il modico valore.
Cassazione civile, sez. II, ord. 10 gennaio 2024, n. 982: lo spirito di liberalità consiste nella consapevolezza di attribuire un vantaggio in assenza di qualsiasi obbligo, coincide con la gratuità obiettiva dell’attribuzione e non richiede un intento altruistico; nell’atto pubblico che attribuisce un diritto reale immobiliare senza corrispettivo esso si presume e non può essere escluso da documenti esterni all’atto, salva la simulazione.
Cassazione civile, sez. II, ord. 16 giugno 2026, n. 20233: il trasferimento di denaro o titoli da un conto individuale a un conto cointestato a firme disgiunte, compiuto con animus donandi, è donazione indiretta e non richiede l’atto pubblico, poiché l’art. 809 c.c. non richiama l’art. 782 c.c.; l’accertamento dello scopo liberale spetta al giudice di merito.
Cassazione civile, sez. II, ord. 30 aprile 2026, n. 12127: la cointestazione di un conto con apporto di fondi di un solo titolare può configurare donazione indiretta quando il contratto di deposito sia piegato a una finalità liberale, a prescindere dal fatto che la cointestazione preceda o segua il versamento; il mero bancogiro resta donazione diretta.
Cassazione civile, sez. II, 26 agosto 2025, n. 23868: il prelievo eseguito a proprio favore dal delegato a operare sul conto altrui non integra donazione indiretta, perché l’arricchimento discende da un accordo liberale distinto dalla delega; in mancanza di atto pubblico e di modico valore, la somma va restituita.
Cassazione civile, sez. III, 3 giugno 1980, n. 3621: la causa del negozio di liberalità è l’attribuzione patrimoniale gratuita che arricchisce il destinatario, qualificata dalla consapevolezza dell’autore di non esservi tenuto da alcun dovere giuridico, morale o sociale.
Cassazione civile, sez. II, 19 maggio 1976, n. 1789: quando l’attribuzione persegue insieme scopi liberali e remuneratori si ha un unico negozio a causa mista, regolato secondo il criterio della prevalenza; se prevale l’animus donandi si applica la forma solenne della donazione.
Rapporti con altre norme
L’art. 770 c.c. disciplina la donazione remuneratoria e la liberalità d’uso; l’art. 771 c.c. limita la donazione ai beni presenti; gli artt. 774-779 c.c. regolano la capacità di donare e di ricevere. L’art. 782 c.c. impone l’atto pubblico e l’accettazione, l’art. 783 c.c. dispensa dalla forma le donazioni di modico valore, l’art. 793 c.c. disciplina la donazione modale. La revocazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli è regolata dagli artt. 800 ss. c.c., che l’art. 809 c.c. estende alle liberalità indirette insieme alle norme sulla riduzione. Sul piano successorio, le donazioni sono soggette a collazione (art. 737 c.c.) e a riduzione per lesione di legittima (art. 555 c.c.); il patto successorio resta vietato dall’art. 458 c.c.
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Inquadramento e ratio
L’art. 769 c.c. apre il titolo V del libro secondo, dedicato alle donazioni, e ne offre la definizione legale. La collocazione nel libro delle successioni non è casuale: la donazione, come il testamento, è un atto di disposizione del patrimonio senza contropartita, e per questo il legislatore la sottopone a regole di forma, di capacità e di tutela dei legittimari più rigorose di quelle dei contratti a titolo oneroso. La norma risponde all’esigenza di proteggere il donante da decisioni impulsive che lo impoveriscono, di assicurare certezza agli atti di liberalità e di consentirne il controllo ai fini della collazione e della riduzione.
Il testo è rimasto immutato dal 1942. L’evoluzione dell’istituto si è prodotta soprattutto per via interpretativa, in particolare sulla distinzione tra donazione diretta, donazione indiretta e attribuzioni gratuite prive di causa liberale.
Contenuto della disposizione
La donazione è un contratto: occorre dunque l’incontro della volontà del donante e di quella del donatario, che si manifesta con l’accettazione (art. 782 c.c.). Gli elementi costitutivi sono due.
La norma individua due modalità di attuazione. La donazione dispositiva (o reale) trasferisce al donatario la proprietà di un bene o un altro diritto, ovvero costituisce in suo favore un diritto reale minore; la donazione obbligatoria fa sorgere in capo al donante un’obbligazione verso il donatario, ad esempio di pagare una somma o di eseguire una prestazione. In entrambi i casi l’effetto deve avere natura patrimoniale.
Dalla definizione si ricavano per contrasto figure contigue. La liberalità d’uso, compiuta in occasione di servizi resi o in conformità agli usi, non è donazione (art. 770, secondo comma, c.c.). La donazione remuneratoria, fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario, resta invece donazione (art. 770, primo comma, c.c.). Le liberalità indirette, realizzate con negozi diversi dal contratto di donazione, soggiacciono solo ad alcune regole della donazione (art. 809 c.c.).
Profili applicativi
Il nodo pratico più frequente riguarda la forma. La donazione diretta richiede l’atto pubblico con la presenza di due testimoni, a pena di nullità, salvo il modico valore relativo a beni mobili (art. 783 c.c.). La donazione indiretta richiede soltanto la forma del negozio adoperato. Da qui il contenzioso tra eredi e beneficiari sui trasferimenti bancari: chi sostiene la nullità per difetto di forma qualifica l’attribuzione come donazione diretta, chi la difende la riconduce all’art. 809 c.c.
La giurisprudenza distingue con nettezza. Il semplice bonifico o bancogiro dal conto del disponente a quello del beneficiario è considerato mera esecuzione di un accordo liberale distinto e, se non consacrato in atto pubblico e non di modico valore, è nullo. La cointestazione di un conto o di un deposito, invece, sfrutta un contratto bancario per uno scopo ulteriore e può integrare una donazione indiretta valida, purché si accerti che il titolare delle somme non perseguiva altro fine che la liberalità.
Quanto all’onere della prova, chi invoca la donazione deve dimostrare l’accordo e lo spirito di liberalità; chi ne contesta la causa deve provare l’esistenza di un obbligo o di un diverso scopo (fiduciario, solutorio, di garanzia). Nell’atto pubblico che attribuisce un diritto senza corrispettivo e senza adempiere un debito, l’animus donandi si desume dall’atto stesso e non può essere smentito da documenti esterni, salvo che si deduca la simulazione. Errore ricorrente è confondere la mancanza di spirito di liberalità con la mancanza di forma: si tratta di vizi diversi, da far valere con domande distinte.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 770 c.c. disciplina la donazione remuneratoria e la liberalità d’uso; l’art. 771 c.c. limita la donazione ai beni presenti; gli artt. 774-779 c.c. regolano la capacità di donare e di ricevere. L’art. 782 c.c. impone l’atto pubblico e l’accettazione, l’art. 783 c.c. dispensa dalla forma le donazioni di modico valore, l’art. 793 c.c. disciplina la donazione modale. La revocazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli è regolata dagli artt. 800 ss. c.c., che l’art. 809 c.c. estende alle liberalità indirette insieme alle norme sulla riduzione. Sul piano successorio, le donazioni sono soggette a collazione (art. 737 c.c.) e a riduzione per lesione di legittima (art. 555 c.c.); il patto successorio resta vietato dall’art. 458 c.c.