Art. 768-ter c.c. Forma
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico.
1. A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico.
Testo in vigore dal 16 marzo 2006
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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