Art. 768-septies c.c. Scioglimento

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:
1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

Testo in vigore dal 16 marzo 2006

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.