Art. 768-sexies c.c. Rapporti con i terzi

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. All’apertura della successione dell’imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell’articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.

2. L’inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell’articolo 768-quinquies.

Testo in vigore dal 16 marzo 2006

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.