Art. 688 c.c. Casi di sostituzione ordinaria
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il testatore può sostituire all’erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l’eredità.
2. Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà.