Art. 690 c.c. Obblighi dei sostituiti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.