Art. 687 c.c. Revocazione per sopravvenienza di figli

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l’esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente... del testatore, benchè postumo, anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio.

2. La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento.

3. La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.

4. Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.