Art. 679 c.c. Revocabilità del testamento

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

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