Art. 678 c.c. Accrescimento nel legato di usufrutto
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Quando a più persone è legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l’accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l’usufrutto.
2. Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà.