Art. 676 c.c. Effetti dell’accrescimento

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.

2. I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l’accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l’erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.