Art. 630 c.c. Disposizioni a favore dei poveri

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l’uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s’intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all’ente comunale di assistenza.

2. La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l’uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l’incarico.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.