Art. 629 c.c. Disposizioni a favore dell’anima
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le disposizioni a favore dell’anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.
2. Esse si considerano come un onere a carico dell’erede o del legatario, e si applica l’art. 648.
3. Il testatore può designare una persona che curi la esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l’adempimento.