Art. 629 c.c. Disposizioni a favore dell’anima

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le disposizioni a favore dell’anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.

2. Esse si considerano come un onere a carico dell’erede o del legatario, e si applica l’art. 648.

3. Il testatore può designare una persona che curi la esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l’adempimento.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.