Art. 619 c.c. Nullità

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore.

2. Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell’art. 606.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.