Art. 619 c.c. Nullità
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore.
2. Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell’art. 606.