Art. 610 c.c. Termine di efficacia

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il testamento ricevuto nel modo indicato dall’articolo precedente perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie.

2. Se il testatore muore nell’intervallo, il testamento deve essere depositato, appena è possibile, nell’archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.