Art. 616 c.c. Testamento a bordo di aeromobile

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 611 a 615.

2. Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando è possibile, di due testimoni.

3. Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli articoli 613 e 614 spettano alle autorità aeronautiche.

4. Il testamento è annotato sul giornale di rotta.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.