Art. 608 c.c. Ritiro di testamento segreto od olografo

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il testamento segreto e il testamento olografo che è stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano.

2. A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione.

3. Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall’archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall’archivista medesimo.

4. Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all’atto di consegna o di deposito.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.