Art. 601 c.c. Forme
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.
2. Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto.
1. Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.
2. Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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