Art. 602 c.c. Testamento olografo

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

2. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.
Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

3. La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.