Art. 580 c.c. Diritti dei figli non riconoscibili

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Ai figli aventi diritto al mantenimento, all’istruzione e alla educazione, a norma dell’articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all’ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

2. I figli hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell’assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.(40)(223)

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Note di aggiornamento

Aggiornamento (40)

La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l’art. 237, comma 1) che “Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice civile si applicano anche alle successioni apertesi prima dell’entrata in vigore della presente legge se i diritti dei figli naturali non riconoscibili non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione”.

Aggiornamento (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l’art. 79, comma 1, lettere a) e b che “All’articolo 580 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica la parola: ”naturali“ è sostituita dalla seguente: ”nati fuori del matrimonio“;
b) la parola: ”naturali“, ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: ”nati fuori del matrimonio“”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.