Art. 570 c.c. Successione dei fratelli e delle sorelle

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.

2. I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.