Art. 572 c.c. Successione di altri parenti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.

2. La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.