Art. 455 c.c. Efficacia della sentenza di rettificazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

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