Art. 451 c.c. Forza probatoria degli atti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l’ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.

2. Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.

3. Le indicazioni estranee all’atto non hanno alcun valore.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.