Art. 451 c.c. Forza probatoria degli atti
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l’ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.
2. Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.
3. Le indicazioni estranee all’atto non hanno alcun valore.