Art. 450 c.c. Pubblicità dei registri dello stato civile
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I registri dello stato civile sono pubblici.
2. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.
3. Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.