Art. 450 c.c. Pubblicità dei registri dello stato civile

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I registri dello stato civile sono pubblici.

2. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.

3. Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.