Art. 396 c.c. Inosservanza delle precedenti norme
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell’art. 394 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
2. Sono applicabili al curatore le disposizioni dell’art. 378.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.