Art. 393 c.c. Incapacità o rimozione del curatore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348, ultimo comma, 350 e 384.
1. Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348, ultimo comma, 350 e 384.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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