Art. 394 c.c. Capacità dell’emancipato
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione.
2. Il minore emancipato può con l’assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.
3. Per gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149.
4. Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma dell’ultimo comma dell’art.
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